Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica SHEEPDOG ISONTINO
che sostituisce integralmente lo statuto del 18 febbraio 2010

art.1 - Costituzione e denominazione:

1. nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una Associazione non commerciale, operante nei settori Sportivo Dilettantistico, ricreativo e culturale che assume la denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica Sheepsog Isontino

2. essa aderisce al CSEN e relative strutture periferiche, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad altri Enti di Promozione Sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Federazioni Sportive Nazionali (come ad esempio all’Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e simili, sia nazionali che locali. essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all’estero.

art.2 - l’associazione ha sede legale a San Canzian D’Isonzo via Batterie n.1 che può essere spostata in seguito a delibera del Consiglio Direttivo senza ulteriore modifica dello statuto.

art.3 - l’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

art.4 - 1. l’associazione è un centro permanente apolitico di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi dilettantistici, ricreativi, culturali e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

2. l’associazione si propone di: a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche; b) sviluppare e diffondere l’attività sportiva connessa a puro titolo esemplificativo e non esaustivo alla pratica della cinofilia, attività sportiva cinotecnica, attività ludico motoria e tutte le attività correlate alla cinofilia intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di attività sportive dilettantistiche; c) per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; d) organizzare squadre sportive e gruppi per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; e) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi ed ogni altra forma di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. Inoltre l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà: a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per gestire impianti sportivi e i servizi connessi, ivi comprese annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive; b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative; c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci; d) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; e) promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni turistici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali; f) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

3. l'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. l’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie del CSEN e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CSEN stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che gli organi stessi dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. 4. costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti CSEN nelle parti relative all’organizzazione e alla gestione delle associazioni affiliate.

art.5 - i soci: possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, soci individuali, e le persone giuridiche, soci collettivi, che ne condividano i principi e le finalità. Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo, le associazioni, anche scolastiche, i comitati, le società, le cooperative, gli enti e ogni altro tipo di organizzazione che abbia finalità non contrastanti con quelle previste dal presente statuto e dalle disposizione di legge vigenti. Il numero dei soci è illimitato. Eventuali distinzioni di denominazione dei soci, eventualmente previste da regolamenti sociali, possono essere poste per fini esclusivamente interni all’associazione e non comportano alcuna differenziazione nel rapporto associativo.

art.6 - Ammissione dei soci:

1. tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno farne richiesta all’associazione redigendo una domanda scritta su apposito modulo. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, atto attraverso il quale vengono resi noti al richiedente, in maniera formale, la struttura della associazione stessa, i suoi diritti relativi alla struttura democratica che regola la vita associativa e la strutturazione della stessa; gli viene inoltre messo a disposizione, affinché possa prenderne visione, codesto statuto. Lo stesso godrà, in attesa della prima riunione dei consiglio direttivo che delibererà l’accettazione dei nuovi associati, di tutti i diritti connessi al suo status di associato. Inoltre dovrà produrre opportuna certificazione medica attestante l’idoneità fisica e pagare la quota di ammissione stabilita. All’atto della richiesta, ed in attesa della ratifica del Consiglio Direttivo, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato, e la relativa iscrizione nel libro soci. Il Consiglio Direttivo deciderà entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda con il principio del “silenzio-assenso”. La delibera di non accoglimento deve sempre essere, invece, motivata in forma scritta e comunicata all’interessato con atto ricettizio; contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea generale, il cui giudizio è inappellabile.

3. in caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 4. la quota associativa, determinata annualmente con delibera del consiglio direttivo, non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili se non per causa di morte e non rivalutabili.

art.7 - diritti e doveri dei soci:

1. tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. la qualifica di socio da diritto, inoltre, a partecipare alle attività promosse dall’associazione, a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

3. i soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, e al pagamento della quota associativa.

art.8 - cessazione della qualifica di socio:

1. la qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: a). che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione; b). che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale; c). che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione; d). che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

2. le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante atto ricettizio, ad eccezione del caso previsto alla lettera b. del presente articolo.

art.9 - organi dell’associazione:1. gli organi sociali sono: l'assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Segretario ed eventualmente il Revisore dei Conti.

art.10 - assemblea dei soci:

1. l'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. la convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e l’assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

art.11 - diritti di partecipazione alle assemblee: 1. potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

art.12 - compiti dell'assemblea dei soci:

1. la convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 15 (quindici) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta quest’ultimo ne ravvisi la necessità.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione, sulla nomina degli organi direttivi dell'associazione, su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

4. le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

5. l’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

6. il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

7. di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

art.13 - validità assembleare:

1. in prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto. In prima convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

2. nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati. Ogni associato può rappresentare per delega scritta n.1 altro associato.

art.14 - assemblea straordinaria:

1. la convocazione dell'assemblea straordinaria avverrà minimo 20 (venti) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o con lettera spedita ai soci prima dell’adunanza.

2. l’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione e le modalità di liquidazione.

art.15 - Consiglio Direttivo:

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati ed eletti dall’assemblea.

2. i componenti del consiglio restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario. Il Segretario può ricoprire anche la carica di Revisore dei Conti. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

3. possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva, ovvero nell’ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciute dal C.O.N.I.

4. le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

art.16 - dimissioni:

1. nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica.

2. il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a decadere oltre la metà dei suoi componenti.

art.17 - convocazione del Consiglio Direttivo:

1. il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità. La convocazione è fatta mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e comunicazione ai consiglieri a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o sms non meno di 8 (otto) giorni prima della adunanza.

art.18 - compiti del Consiglio direttivo:

1. sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare le quote associative e sulle domande di ammissione dei soci, sul recesso e l’esclusione dei soci; b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) convocare le assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale; e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle deliberazioni assembleari; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione; h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; i) nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’associazione.

art.19 - il Presidente: che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. il Presidente può delegare la firma per atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere.

2. in caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

3. in caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo presidente.

art.20 - il Vice Presidente: sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

art.21 - il Segretario: dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nelle assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

art.22 - l'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

art.23 - il rendiconto:

1. il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’associazione, e il bilancio preventivo della stessa, da sottoporre all’approvazione assembleare degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2. il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

art.24 - fondo comune - patrimonio:

1. il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. in ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

art.25 - sezioni:

1. l'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

art.26 - pubblicità e trasparenza degli atti sociali:1. oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (libro verbali assemblea, libro verbali consiglio direttivo e libro soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

art.27 - clausola compromissoria: tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra gli Organi e l'Associazione, tra i componenti degli Organi dell'Associazione sono devolute all' esecutiva competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'Assemblea Straordinaria all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti, entro 30 giorni dalla nomina i probiviri decideranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

art.28 - scioglimento:

1. qualora si verifichino eventi ritenuti incompatibili con l’esistenza dell’associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea straordinaria dei soci. Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività Sportiva Dilettantistica, sentito l’organismo di controllo preposto in merito, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art.29 - norma finale:

1. per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’CSEN, a cui l’associazione è affiliata, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Le nostre attività